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Sicurezza Cantieri

PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE IL "TESTO UNICO DELLA SICUREZZA"

12/05/2008

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 è stato pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
Il provvedimento, noto come "Testo Unico della Sicurezza", riordina e razionalizza la normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Con l'entrata in vigore del provvedimento (15.05.2008) saranno abrogati: 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni)
- il Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro), ad eccezione dell'articolo 64 
- il Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212) 
- il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/ CEE, 89/656/ CEE, 90/269/ CEE, 90/270/ CEE, 90/394/ CEE, 90/679/ CEE, 93/88/CEE, 95/63/CEE, 97/42, 98/24, 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) 
- il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro) 
- il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili) 
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 187 (Attuazione della Direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni).
e "ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal Decreto Legislativo medesimo incompatibile con lo stesso".

Fra i provvedimenti ancora in vigore, invece, segnaliamo il D.P.R. n. 302/1956 (espressamente richiamato dall'art. 306 comma 1) "Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547" e il D.P.R. n. 320/1956 "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo".

LA NOMINA DEL COORDINATORE E LA REDAZIONE DEL P.S.C.

La nomina del coordinatore per la sicurezza (in fase di progettazione ed in fase di esecuzione) e la conseguente redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, secondo le disposizioni attualmente vigenti (D.Lgs. 494/1996 e s.m.i.), sono obbligatorie se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
1. presenza di più imprese esecutrici
2. entità dei lavori superiore a 200 uomini-giorno (oppure presenza di rischi particolari).
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha modificato tali disposizioni, stabilendo quale unica condizione per la nomina del coordinatore la presenza contemporanea di più imprese, eliminando la seconda.

Secondo l'art. 90, comma 3, del nuovo Decreto nei cantieri in cui e' prevista la presenza di più imprese, pur non contemporanea, il committente (anche se coincide con l'impresa esecutrice) designa: 
- il coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione; 
- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima dell'affidamento dei lavori.
Il testo del provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che differisce dalle prime anticipazioni diffuse dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri del 1° aprile scorso, chiarisce anche i dubbi relativi ai lavori subordinati alla presentazione della Denuncia di Inizio Attività, evidenziati da BibLus-net nella newsletter n. 117.

Come sostenuto da BibLus-net permane l'obbligo di nomina del Coordinatore e di redazione del P.S.C. anche nel caso di lavori privati soggetti a D.I.A..

In quest'ultimo caso, tuttavia, l'obbligo di nomina del coordinatore non scatta al momento del conferimento dell'incarico di progettazione, ma prima dell'inizio dei lavori e solo nel caso in cui l'esecuzione sia affidata a più imprese (art. 90 commi 3,4,5,11 e art. 92 comma 2).
Ricordiamo che l'art. 90, comma 10, in caso di mancata redazione del P.S.C. o del Fascicolo, sospende l'efficacia del titolo abilitativo (Permesso di Costruire o D.I.A.).

NUOVE RESPONSABILITÀ PER PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Il D.Lgs. 81/2008, pur ricalcando fedelmente l'impianto normativo preesistente (D.Lgs. 494/1996 e D.P.R. 222/2003), ha introdotto alcune modifiche significative.
Tra queste segnaliamo la definizione di "Responsabile dei Lavori", precedentemente fornita dall'art. 2 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 494/1996 ed attualmente contenuta nell'art. 89 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 81/2008.
Tale modifica, all'apparenza poco significativa, comporta, in realtà, un considerevole aumento di responsabilità per progettista e direttore dei lavori nell'ambito della realizzazione di opere private.

Il Responsabile dei Lavori, ai sensi del D.Lgs. 494/1996, è un soggetto "che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera".

Il Responsabile dei Lavori, dunque, è una figura che il committente (a sua discrezione) può nominare e a cui può delegare gli obblighi definiti dal D.Lgs. 494/1996.

Con l'entrata in vigore delle nuove norme, il Responsabile dei Lavori diviene "soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera".

Il progettista e il direttore dei lavori di opere private, cioè, vengono investiti per legge del ruolo di responsabile dei lavori rispettivamente in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e, pertanto, dovranno farsi carico anche degli ulteriori compiti specifici.
Il progettista, ad esempio, dovrà prevedere, obbligatoriamente, nel progetto la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro (art. 90 comma 1, secondo periodo); in caso contrario potrebbe essere sanzionato con l'arresto da tre a sei mesi o con un'ammenda da 2.500 a 10.000 euro [art. 157 comma 1 lett. a)].
Inoltre dovrà effettuare la verifica di idoneità tecnico-professionale, la notifica preliminare (se necessaria), etc.

Nel caso di appalto di opera pubblica, il Responsabile dei Lavori, come già previsto dal D.Lgs. 494/1996, è il Responsabile Unico del Procedimento.

DEFINITI I CRITERI DELLA VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE - IL D.U.R.C. È SEMPRE OBBLIGATORIO

Il D.Lgs. 494/1996 ha introdotto l'obbligo, per il committente o in sua vece per il responsabile dei lavori, di effettuare la verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici.
La lettera a) del comma 8 dell'art. 3 prevede che il Committente (o il Responsabile dei Lavori), anche nel caso di af

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